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Ordinanza n. 5 del 02/04/2026

Divieto temporaneo di divieto di sosta e di accesso in Via San Bassiano esclusi i veicoli residenti

Categorie:
Servizi

Data :

2 aprile 2026

Ordinanza n. 5 del 02/04/2026
Municipium

Descrizione

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SAN BASSIANO ESCLUSI I VEICOLI DEI RESIDENTI PER “LAVORI STRADALI”, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30, DAL GIORNO 07.04.2026 FINO AL GIORNO 14/04/2026, – CERVIGNANO D’ADDA (LO)

 

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza, presentata dalla Società Zelo Impianti SrL – FINALIZZATA AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SAN BASSIANO ESCLUSI I VEICOLI DEI RESIDENTI PER “LAVORI STRADALI”, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30, DAL GIORNO 07.04.2026 FINO AL GIORNO 14/04/2026, – CERVIGNANO D’ADDA (LO)

 

CONSIDERATO che, i lavori si svolgeranno DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30, DAL GIORNO 07.04.2026 FINO AL GIORNO 14/04/2026 IN VIA SAN BASSIANO– CERVIGNANO D’ADDA (LO)-

 

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

 

VISTO il DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO che non è necessario procedere alla comunicazione d’avvio di procedimento in quanto trattasi di provvedimento a carattere generale normativo;

 

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere viabilistico atti a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché ad assicurare la regolarità della circolazione stradale;

 

                                                 ORDINA

 

 

L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SAN BASSIANO ESCLUSI I VEICOLI DEI RESIDENTI PER “LAVORI STRADALI”, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30, DAL GIORNO 07.04.2026 FINO AL GIORNO 14/04/2026, – CERVIGNANO D’ADDA (LO)

Il soggetto richiedente dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare che nell’area in oggetto sarà interessata da “divieto di sosta con rimozione forzata”, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all’Art. 21 del D.lgs. 285/92 ed all’Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Almeno 72 ore prima della data prevista per le operazioni sopra citate, inviando al Comando di Polizia Locale, comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica stradale indicata e relativo report fotografico.

 

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l’ottemperanza delle norme in materia previste dal D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza, mediante l’esposizione di segnali stradali, così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

 

DISPONE

 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza è punita ai sensi dell’Art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n° 285.

DEMANDA

 

Alla Polizia Locale, ed ai restanti soggetti indicati dal vigente art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell’Art. 37 D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e dell’Art. 74 D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’Ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre, dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all’Ente competente all’apposizione della segnaletica, così come disposto dall’Art. 37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cervignano d’Adda (Legge 06 dicembre 1971, n° 1034).

 

 

 

 

 

 

Cervignano d'Adda, lì 02/04/2026

 

 

Il Sindaco

Emilio Grilli / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2026, 18:13

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