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Copia di Ordinanza n. 13 del 15/07/2026

Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori in particolare ZANZARA TIGRE

Data :

15 luglio 2026

Categorie:
Servizi
Copia di Ordinanza n. 13  del 15/07/2026
Municipium

Descrizione

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA
TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)


IL SINDACO


Richiamate le disposizioni vigenti per il contrasto e contenimento degli insetti vettori ed in particolare della zanzara
tigre (Aedes Albopictus);


Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive
trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);


Considerato che nel 2007 si è manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che
rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza
sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;


Dato atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della
Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n.14381 “Sorveglianza dei casi umani delle
malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West NileDisease - 2011”)
ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente
necessità di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’eventuale
insorgere del fenomeno;


Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla
sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l’intervento principale per la
prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è
necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai
larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;


Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od
accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi
sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai
larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti
volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;


Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il
fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della
popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai
responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse,
piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e
conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel
territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;


Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento fino alla fine del mese di ottobre 2020,
comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in
relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;


Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme
di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;


Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di
apposite iniziative, in collaborazione con l’Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio, volte a informare
e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;


Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;


Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


ORDINA


1. ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate
con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società
che gestiscono aree commerciali, artigianali e industriali, centri sportivi ecc.):


 evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi
terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa
raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
 procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla
loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con
divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole
inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
 trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La
periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le
indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato
dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente
mantenuta in condizioni di integrità;
 tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da
impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il
ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte
od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
2. ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità
di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
 mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di
raccolta d’acqua stagnanti.
3. a tutti i conduttori di orti, di:
 eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l’uso;
 sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
raccolte d’acqua in caso di pioggia;

 chiudere appropriatamente stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi
e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione
e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
 adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte
d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte
d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare
entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e
vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
 stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o
in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da
evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
 svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di
consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
6. ai responsabili dei cantieri, di:
 evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di
contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere
svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
 provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali
presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE


L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle
sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di
riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di
provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di
polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle
disposizioni vigenti.


DISPONE ALTRESI’


che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni
localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti
sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare
direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private,
provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere
l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati. 

Il Sindaco
Emilio Grilli / ArubaPEC S.p.A.


Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune

Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026, 15:26

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