Descrizione
"CARTA DEDICATA A TE"
Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Decreto interministeriale 24 giugno 2026, pubbligato inn gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 Agosto2026, e comunicazione del decreto direttoriale 1 settembre 2026
1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in trattazione, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.
Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
2. Destinazione del contributo
Il contributo è destinato, per entrambe le annualità 2026 e 2027, all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’Allegato 1 al D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del D.I.).
Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l’art. 13 del D.I.), garantiranno un’apposita scontistica a tutti i possessori della "Carta Dedicata a te".
3. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare, erogato in due annualità attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay o di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.
L’importo erogato per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro, salvo quanto previsto, per l’annualità 2027, dall’articolo 5, comma 3, del D.I. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.177.597, sono abbinate a ciascun beneficiario e sono rese operative con l’accredito del contributo a partire dal mese di ottobre 2026 (cfr. l’art. 8, comma 3, del D.I.) e vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.
Il primo pagamento relativo alla quota dell’annualità 2026 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026 (cfr. l’art. 8, comma 4, del D.I.). L’articolo 10 del D.I., per l’annualità 2027, prevede che il contributo venga erogato con le medesime modalità di cui all’articolo 8 del D.I., mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027. Inoltre, ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l’annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all’articolo 8, comma 4, del D.I. (16 dicembre 2026) possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027. Infine, si rappresenta che le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027 (cfr. l’art. 11, comma 1, del D.I.).
4. Procedura per l’individuazione dei beneficiari per le annualità 2026 e 2027 e termini previsti
I beneficiari per le annualità 2026 e 2027 verranno individuati in un’unica lista elaborata secondo le seguenti modalità. L’INPS, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 2, del D.I., mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l’art. 6 del D.I.):
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso
NON È NECESSARIO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA, IN QUANTO LE LISTE DEI BENEFICIARI SONO PRODOTTE DALL’INPS.
Il Comune provvederà, mediante l’invio di una lettera, a comunicare alle famiglie aventi diritto tutte le istruzioni necessarie.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026, 16:13