Descrizione
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER EVENTO DENOMINATO “SAGRA DI S. ALESSANDRO” - CERVIGNANO D’ADDA (LO)
IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta al protocollo 5096/2025;
CONSIDERATO che si svolgerà la sagra patronale di Sant’Alessandro viene richiesto ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA:
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PARCHEGGIO N° 2 STALLI IN VIA MARTINO CASSINI CIVICO 32 DALLE ORE 00:00 DEL GIORNO 27/08/2025 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 2/09/2025;
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
VISTO il DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
CONSIDERATO che non è necessario procedere alla comunicazione d’avvio di procedimento in quanto trattasi di provvedimento a carattere generale normativo;
CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere viabilistico atti a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché ad assicurare la regolarità della circolazione stradale;
ORDINA
ISTITUISCE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA:
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PARCHEGGIO N° 2 STALLI IN VIA MARTINO CASSINI CIVICO 32 DALLE ORE 00:00 DEL GIORNO 27/08/2025 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 2/09/2025;
Il soggetto richiedente dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all’Art. 21 del D.lgs. 285/92 ed all’Art. 30 del D.P.R. 495/92.
Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico
Inoltrare copia dell’ordinanza a: Questura, Polizia Locale Unione Nord Lodigiano, VV.FF., AREA 118, Trasporto Pubblico locale, Centrale operativa C.C.
Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l’ottemperanza delle norme in materia previste dal D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).
Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza, mediante l’esposizione di segnali stradali, così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
DISPONE
L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza è punita ai sensi dell’Art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n° 285.
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Ai sensi dell’Art. 37 D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e dell’Art. 74 D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse. Il ricorso dovrà contenere oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’Ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cervignano D’Adda (Legge 06 dicembre 1971, n° 1034).
Cervignano d’Adda,25 Agosto 2025
Il Sindaco
Emilio Grilli
A cura di
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2025, 17:51