Descrizione
OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI
QUALSIASI GENERE CONSERVATE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN
LATTINA IN LUOGO PUBBLICO NELLE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SALTA BEER FEST", IN PROGRAMMA NEI
GIORNI 19 E 20 GIUGNO 2026
IL SINDACO
PREMESSO che presso il Parco Arcobaleno di Cervignano d'Adda nel periodo compreso tra il 19 e il 20
giugno 2026 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Salta Beer Fest", composta di eventi
serali prevalentemente vocali;
RILEVATO che nell'ambito delle predette serate è prevista la somministrazione in loco di cibi e bevande ad
opera della Pro Loco “I Saltafoss” a tal fine autorizzata;
CONSIDERATO che, in occasione di eventi, manifestazioni, feste pubbliche e contesti caratterizzate da
significativa concentrazione di persone, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e
lattine può determinare significative criticità sotto il profilo della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica,
in quanto tali contenitori, se abbandonati o impropriamente utilizzati, possono trasformarsi in oggetti atti a
provocare lesioni alle persone, nonché costituire potenziali strumenti di offesa o di turbativa dell'ordine
pubblico;
RILEVATO che l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e lattine comporta altresì rischi
concreti per la circolazione pedonale e veicolare, a causa della possibile dispersione di frammenti taglienti e
materiali metallici, con conseguente pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, degli operatori addetti ai servizi
pubblici e delle forze impegnate nelle attività di vigilanza e soccorso;
CONSIDERATO inoltre che la presenza diffusa di contenitori in vetro e lattine nelle aree interessate
dall'evento è suscettibile di incidere negativamente sul decoro urbano, determinando fenomeni di abbandono di
rifiuti e accumulo di materiali che compromettono la pulizia e la fruibilità degli spazi pubblici, con
conseguente aggravio delle attività di raccolta e smaltimento da parte dell'Amministrazione comunale;
RITENUTO, pertanto, che il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine,
con contestuale utilizzo di contenitori alternativi in materiale leggero e non contundente, costituisca misura
proporzionata e idonea a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, a tutelare l'ordine e la
sicurezza urbana e a garantire adeguati livelli di decoro e vivibilità degli spazi pubblici interessati;
CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 267/2000 il Sindaco,
in qualità di ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana, adotta con atto motivato provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento;
ORDINA
durante la durata di tale manifestazione, il divieto di:
1. Vendita da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i titolari di autorizzazioni commerciali su aree
pubbliche o aperte al pubblico, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, metallici ed altri
recipienti suscettibili di essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere;
2. Somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici all'esterno dei locali di
pubblico esercizio ed all'esterno dei relativi plateatici;
3. Detenzione e consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici in area pubblica o
aperta al pubblico diversa dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici,
4. dando atto che tale divieto si applica al Parco Arcobaleno e alle limitrofe aree interessate dallo svolgimento
della manifestazione in oggetto;
AVVISA
che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art. 650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla
presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa di carattere pecuniario da 25 euro a 500 euro, oltre all'applicazione della misura cautelare del
sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione
dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e che, ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale
potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle
violazioni;
DEMANDA
alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente
Ordinanza;
DISPONE
che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla
pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede
nelle aree interessate dal presente provvedimento.
Cervignano d'Adda, lì 12/06/2026
Il Sindaco
Emilio Grilli / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026, 14:23